Incentivo previsto per interventi antisismici su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zona 1 e zona 2) e nella zona 3 di rischio sismico; Le spese sostenute devono ricadere nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 Dicembre 2021.
È prevista la seguente detrazione:
Nei seguenti casi specifici possono esserci deroghe:
Se gli interventi interessano le parti comuni degli edifici condominiali, il beneficio fiscale è superiore, e deve essere calcolato su un importo complessivo di spese non superiore a 96.000 € moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio, spendibile in cinque rate annuali di pari importo; Le detrazioni saranno:
Inoltre in questo caso se in concomitanza gli interventi riguardano anche la riqualificazione energetica (vedi ecobonus) la detrazione dovrà essere calcolata su un ammontare delle spese non superiore a 136.000 € moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio, spendibile in dieci quote annuali di pari importo.
Ulteriori ipotesi riguarda l’acquisto di casi antisismiche, la cui circostanza permette l’accesso a detrazione di imposta per immobili realizzati nelle zone classificate a rischio sismico 1,2 o 3, in seguito alla demolizione e successiva ricostruzione dell’intero edificio (con possibilità anche di incremento volumetrico) da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano entro 18 mesi, dalla conclusione dei lavori, alla vendita dell’immobile.
Gli acquirenti delle singole unità immobiliari possono fruire dei seguenti incentivi:
Con spese che comunque non possono superare 96.000 € per unità immobiliare, per ciascun anno, con detrazione da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.
Oppure in alternativa alla fruizione diretta
Oppure