06 Mag Superbonus 110% prorogato a fine 2023, novità del nuovo decreto
La proroga del Superbonus 110% non è prevista ufficialmente dal Recovery Plan, tuttavia l’agevolazione fiscale verrà modificata da un nuovo decreto legge del Ministero dell’Ambiente, del quale ad oggi è disponibile una bozza, prevedendone la proroga dal 30 Giugno 2022, al 31 Dicembre 2023.
Il decreto contiene anche importanti novità in riferimento alla tematica ambientale (VIA, VAS, dissesto idrogeologico ecc.) estende l’applicabilità del Superbonus 110% ad alberghi e pensioni, prevede l’incentivazione del cappotto termico, maggiori tolleranze sulle difformità edilizie in riferimento agli edifici plurifamiliari modificando il loro stato legittimo, l’applicabilità anche con condono edilizio in corso, nuova definizione di impianti termici e iter semplificato.
In particolare:
Articolo 2: “Misure di semplificazione in materia di incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici”
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- Proroga del regime di agevolazione dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2023, con conseguente proroga dei termini di cui all’art. 119 comma 8-bis del DL 34/2020 (per interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, realizzati da condomini o persone fisiche, al di fuori dell’attività di impresa);
- Promozione della realizzazione di interventi di isolamento termico (c.d. “cappotto termico”);
- Estensione dell’ambito di applicazione delle disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 anche agli interventi effettuati su immobili con classe catastale D/2 “Alberghi e pensioni”;
- Modifiche allo “stato legittimo” richiesto per l’ammissione dei singoli interventi di riqualificazione energetica al Superbonus.
In riferimento alla regolarità urbanistica, l’attuale art. 119 prevede che anche una sola irregolarità insistente su una singola unità immobiliare sia sufficiente ad impedire a tutte le altre, nel caso di edifici plurifamiliari, l’acquisizione della certificazione di “stato legittimo” dell’immobile, quindi impedendone l’accesso al Superbonus. Con tale modifica si propone di consentire il rilascio dello “stato legittimo” a livello di singola unità abitativa così da non considerare eventuali abusi (interni o esterni) insistenti sulle altre unità (distinte) componenti l’edificio plurifamiliare. - Semplificazione delle questioni burocratiche in merito al condono edilizio.
Viene proposto di aggiungere un nuovo comma (13-quater) all’art. 119, volto a disciplinare un “procedimento per l’ammissione all’agevolazione di interventi su immobili in relazione ai quali siano rimaste inesitate domande di condono edilizio” (NB – il condono edilizio è necessario per l’asseverazione di “stato legittimo” dell’immobile e, dunque, per l’accesso al Superbonus); - In considerazione della circostanza che molte abitazioni risultano prive di impianti termici fissi, si intende proporre, ai fini dell’ammissione all’agevolazione, la seguente definizione di impianto termico: “per impianto termico si intende qualsiasi apparecchio, anche non fisso, finalizzato alla climatizzazione invernale degli ambienti”.
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Al vaglio anche l’ipotesi di mettere sotto l’unico tetto dell’aliquota al 75% ecobonus, bonus ristrutturazioni, bonus mobili, sisma-bonus, bonus verde, bonus facciate, bonus idrico e bonus colonnine, con rimborso in 5 anni.